La saltuarietà della prestazione non sempre ne identifica la precarietà
La saltuarietà della prestazione non è elemento idoneo di per sè a qualificare come autonoma la prestazione resa poichè, giusta l'insegnamento di richiamata giurisprudenza di legittimità il
vincolo di subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro.
L'effetuazione della ritenuta d'acconto sui compensi non costituisce elemento idoneo a far ritenere che la volontà negoziale delle parti si fosse formata nel senso della autonomia del rapporto,
trattandosi di un comportamento datoriale unilaterale che non provava l'esistenza di un accordo in tal senso.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di
rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa
quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggetamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri
elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece valore indicativo ma mai determinante.
L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando
che in sede di legittimità è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile
in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto
controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
Deve convenirsi che la Corte territoriale ha puntualmente osservato i criteri dettati per l'individuazione della natura del rapporto, riscontrando la sussistenza del vincolo della subordinazione
sulla base delle descritte modalità dell'attività lavorativa, contraddistinta dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dell'obbligo di sottostare alle
disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi dal loro inserimento nell'organizzazione aziendale.
La considerazione svolta sulla natura esecutiva delle mansioni espletate riflette soltanto la ritenuta difficoltà nel poter individuare in relazione alle stesse un'obbligazione di risultato, ma non
costituisce il punto decisivo della soluzione accolta che, come detto, consiste invece nell'essere stata concretamente individuata la sussistenza della subordinazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 01/08/2008, n. 21031)
Slai Cobas
Commercio

