Gli obblighi del datore di lavoro a tutela dell'integrità fisica del lavoratore
Poiché il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza,
vigilando altresì affinché le condizioni di sicurezza permangano per tutto il tempo in cui l’opera è prestata, egli deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo
che esse risultino sicure, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa, con
l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi a tale obbligo di tutela, l’eventuale evento lesivo correttamente gli verrebbe imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, comma 2, cod.
pen. In ipotesi di affidamento di lavori all’interno di azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro, poiché è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione e a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici, assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente
dell’appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell’impresa.
Relativamente ai lavori svolti in esecuzione di contratti d’appalto, il committente
è corresponsabile, dell’infortunio del lavoratore con l’appaltatore, qualora l’omessa adozione delle misure di prevenzione sia immediatamente percepibile tanto che il committente medesimo sia in
grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza la necessità di indagini particolari.
Slai Cobas
Commercio

